Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, stabiliscono i criteri e le modalità nonché i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio delle attività ittituristiche di cui all'articolo 3, istituendo, presso le competenti aziende di promozione turistica, gli elenchi regionali dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività e gli elenchi regionali dei luoghi e delle «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» riconosciute ai sensi della presente legge.